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Attività di spedizione. Art.30 bis D.L. n.152/2021 convertito con L. 29.12.2021, n.233 su S.O. alla G.U. n.310 del 31.12.2021

Con la legge di conversione del cd Decreto PNRR in oggetto sono state approvate modifiche al Codice civile riguardanti il contratto di spedizione merci.

Di seguito si illustrano gli articoli del Codice civile modificati.

Limite della responsabilità vettoriale – Articolo 1696 –
Finora il limite di responsabilità del vettore per la perdita e l’avaria della merce trasportata previsto nel Codice si riferiva esclusivamente ai trasporti stradali nazionali (1 euro al chilo-grammo) e internazionali (8,33 diritti speciali di prelievo al chilogrammo ai sensi della CMR). L’articolo è stato ora integrato con la previsione del limite anche per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari con espresso richiamo alle Convenzioni internazionali e alle leggi nazionali applicabili. Inoltre, è stato previsto un limite anche per i trasporti intermodali, stabilendo che quando il trasporto avviene con mezzi di vario tipo e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore è pari ad 1 euro al chilogrammo nei trasporti nazionali e 3 euro al chilogrammo per i trasporti internazionali.

Rappresentanza – Articolo 1737 –
Viene espressamente previsto che lo spedizioniere possa concludere i contratti di trasporto anche in nome e per conto del mandante, ossia con rappresentanza diretta, e non solo per conto del mandante (rappresentanza indiretta); l’integrazione è coerente con quanto previsto nella Legge istitutiva dell’attività di spedizione che ha previsto fin dall’origine la rappresentanza diretta (articolo 1 L.1442/1941); è stato inoltre previsto, in linea con quanto avviene oggi nella pratica, che uno stesso contratto di spedizione possa avere ad oggetto una pluralità di contratti di trasporto.

Obblighi dello spedizioniere - Articolo 1739 –
L’articolo è stato riscritto per un miglioramento formale; la previsione dell’accredito al committente, salvo patto contrario, degli abbuoni, premi e vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere era una disposizione di difficile riscontro ed è stata soppressa, stante comunque il principio dell’articolo 1713 di obbligo del rendiconto del mandatario.

Spedizioniere vettore – 1741 –
Importante l’integrazione dell’articolo sullo spedizioniere vettore laddove rinvia al limite di responsabilità vettoriale di cui all’articolo 1696.

Crediti dello spedizioniere – 2761 –
L’articolo sulla disciplina dei crediti privilegiati è stato integrato con la previsione del privilegio per lo spedizioniere accanto a quelli già previsti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario; in particolare è stato previsto il privilegio sulle cose trasportate per i crediti dipendenti dal contratto di spedizione e per quelli relativi alle spese d’imposta anticipate dallo spedizioniere; inoltre il privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, purché si tratti di trasporti o spedizioni rientranti in un unico contratto per prestazioni periodiche

Ringraziandovi per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

La Direzione Generale
ALLTRANS S.R.L.

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